***ESCLUSIVA PIANETAGENOA1893 – Lo strano caso della “procedura d’urgenza” per il Luigi Ferraris***

La lettura della sentenza del Tar consente di far luce sulle competenze del Comune di Genova sull'adeguamento dello stadio alle direttive Uefa in relazione al cambio degli 8500 seggiolini. Ecco perché il Genoa rischia di non giocare nella sua città 


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«Rilevato, da altro punto di vista, che la stazione appaltante non ha evidenziato le ragioni per le quali, pur a fronte di una richiesta di invito alla procedura, presentata dalla ricorrente, non ha dato seguito alla stessa». Questa importante frase è uno degli 11 punti rilevati dai giudici del Tar Liguria su cui si basa la sentenza che ha annullato la procedura negoziata senza bando di gara che ha affidato alla ditta Omsi l’installazione di 8500 seggiolini nello stadio “Luigi Ferraris” resa obbligatoria dall’Uefa per poter partecipare alle coppe. In essa, esaminata in originale da Pianetagenoa1893.net, sono racchiusi una serie di misteri: perché «la stazione appaltante», ossia Sportingenova (trascinata in giudizio assieme al Comune di Genova sua controllante), non ha invitato alla procedura «la ricorrente», ossia la Vima? E perché la società del comune, pur se sollecitata dalla stessa Vima, non ha esposto le ragioni della sua esclusione? E ancora: perché escluderla se, come si legge nella sentenza, la Vima aveva «già effettuato prestazioni (fornitura e posa in opera di sedute) presso la stadio comunale di Genova» e quindi era conosciuta alla stessa Sportingenova? Interrogativi a cui purtroppo per il momento non è possibile dare risposta: Pianetagenoa1893.net ha cercato di contattare telefonicamente l’assessore al Patrimonio e allo Sport, Bruno Pastorino, che è attualmente in vacanza. Per adesso c’è solo un punto fermo: il Comune assieme alla controllata ha impugnato la sentenza del Tar e il ricorso sarà presentato lunedì prossimo al Consiglio di Stato.

Dalla lettura delle sei pagine del documento giudiziario emergono le responsabilità di Sportingenova riguardo alla vicenda. Alla decisione del collegio giudicante, presieduto da Enzo Di Sciascio, si è giunti poiché la ditta Vima, affidataria in passato di lavori similari nell’impianto di Marassi, si era sentita danneggiata dall’assegnazione alla stessa Omsi ed aveva presentato ricorso contro il provvedimento emesso da Sportingenova.

I giudici amministrativi, come se avessero usato la moviola, hanno posto la loro attenzione su un primo punto molto importante risalente a un anno fa. Esso riguarda il fatto che la «necessità di provvedere alla sostituzione delle sedute (i seggiolini NDR) dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova era emersa fin dall’anno 2008, con conseguente deroga da parte dell’Uefa per la stagione 2008/2009». Ma, proseguono i magistrati, «la decisione di non procedere alla sostituzione delle sedute in attesa dei risultati di campionato delle squadre genovesi, non può essere addotta a giustificazione di una situazione di urgenza che appare imputabile non già ad un terzo ma alla stessa stazione appaltante». Ciò significa che Sportingenova, dopo aver ricevuto la deroga dall’Uefa, avrebbe dovuto già provvedere nel corso della stagione al cambio dei seggiolini: conseguentemente, la società comunale non poteva invocare l’urgenza. Ma c’è di più: i giudici hanno aggiunto nella sentenza un recentissimo principio giurisprudenziale del Consiglio di Stato dell’11 maggio scorso. «La giurisprudenza ha affermato che – si legge sempre nel documento giudiziario – in assenza di adeguata programmazione da parte della pubblica amministrazione, non può essere invocata una situazione di urgenza, evitabile con la predetta programmazione, per giustificare il ricorso alla procedura negoziata». Un altro ostacolo da superare per Sportingenova, quando si discuterà il ricorso d’urgenza al Consiglio di Stato.

Di conseguenza, scrivono ancora i giudici, «nel caso in esame, non ricorre l’ipotesi di estrema urgenza cui la norma subordina la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata». Il collegio giudicante ricorda nella sentenza i casi in cui la legge 163/06 prevede la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in cui non ricade il caso in esame.

A questo punto bisognerà sapere l’esito del ricorso al Consiglio di Stato. In caso negativo, l’ultima speranza per Sportingenova e il Comune sarà quella di chiedere un’altra deroga all’Uefa. Altrimenti il Genoa sarà costretto a giocare la prima partita a fine agosto di Europe League nello stadio di un’altra città.

Marco Liguori

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