ESCLUSIVA PG, avv. Mattia Grassani: “Se i fatti saranno accertati, Izzo rischia minimo quattro anni di squalifica”

L'esperto di diritto sportivo: "Izzo rischia più la carriera sportiva che una lunga detenzione"

Grassani Serie A

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Il terremoto scatenato dalla DDA di Napoli sulle presunte infiltrazioni mafiose nel mondo del calcio rappresenta l’ormai classica coda della stagione del pallone italiano. In cauda venenum. Per avere un più completo quadro della situazione Pianetagenoa1893.net ha intervistato l’avvocato Mattia Grassani, che nella fattispecie non rappresenta Izzo.

Cosa rischia Armando Izzo sul piano sportivo e penale?Partendo dal presupposto che, nel nostro ordinamento, sia in sede sportiva, sia penale, vige il principio di presunzione di innocenza, per cui, allo stato, si parla soltanto di ipotesi accusatorie, peraltro non conosciute nei dettagli, gli addebiti mossi al calciatore sono gravi e, in caso di affermazione di responsabilità, determinerebbero sanzioni molto pesanti. Sul piano sportivo, l’alterazione di due gare, con esito positivo, che peraltro potrebbe essere aggravata dalla partecipazione ad una associazione, ai sensi dell’art. 9 CGS, espone a sanzioni non inferiori a 4 anni di squalifica. Dal punto di vista penale, le gare oggetto dell’indagine (Modena-Avellino e Avellino-Reggina) si sono disputate nel maggio 2014, prima, quindi, che entrasse in vigore la nuova disciplina sanzionatoria, che ha fortemente inasprito le pene per il reato di frode sportiva: per cui la misura edittale applicabile consiste nella reclusione da tre mesi a due anni, con multa fino a 25.000,00 euro. Non bisogna trascurare, però, che su Izzo graverebbe, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, anche l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, che, in ragione della gravità del comportamento, ove tale reato venisse ritenuto esistente ed integrato, può dar luogo a pene detentive più pesanti“.

Paradossalmente i rischi maggiori sono sulla situazione sportiva?Condivido. I fatti si sono verificati quando, in ambito penale, non era ancora stata riformata la Legge 401/89 sulla frode sportiva, per cui le sanzioni penali non avrebbero, sul calciatore, un impatto così devastante come una lunga squalifica sportiva nel periodo di maggior ascesa della propria carriera“.

Alla luce della giurisprudenza italiana recente e del relativo vuoto legislativo, il concorso esterno in associazione mafiosa non è reato?Esiste un dibattito significativo, dopo che anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata, nel 2015, sul caso di Bruno Contrada, dando atto che trattasi di reato di formazione giurisprudenziale, per il quale non esiste una specifica disposizione normativa. In proposito, fornire una risposta alla domanda – in un senso o nell’altro –  non è facile: recentemente, una sentenza emessa, nel febbraio 2016, dal GIP di Catania, relativa al caso che ha coinvolto l’editore del quotidiano ‘La Sicilia’ Mario Ciancio, ha fornito risposta negativa, ma non può considerarsi espressione di un orientamento consolidato delle corti di merito“.

Possibile che sia solo la punta di un iceberg quanto emerso a oggi?L’esperienza, purtroppo, insegna che è assolutamente possibile. Rappresenta, ormai, fatto notorio che la criminalità organizzata abbia rivolto le proprie attenzioni sulle partite di calcio e sulle relative scommesse che ruotano attorno al fenomeno sportivo, ragione per cui non ci sarebbe certamente da meravigliarsi qualora emergessero altri episodi di combine, anche legati a filoni diversi rispetto a quello finito sotto ai riflettori adesso“.

Alessandro Legnazzi

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