La Corte di Giustizia Ue lo ha sancito nel 2011: le partite di calcio non rientrano nella disciplina del diritto d’autore

Massimo Rossetti, legale di Federsupporter spiega a Pianetagenoa1893.net cosa stabilirono i giudici nella "Sentenza Murphy": «Le gare di calcio non possiedono il requisito dell’originalità, frutto di creazione intellettuale, in quanto rette dalla rigida disciplina delle regole del gioco che non lasciano spazio per la libertà creativa posta a base del diritto d’autore»

Genoa
Telecamera (Matthias Kern/Bongarts/Getty Images)

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Sentenza Murphy: una pietra miliare “scolpita” nell’ottobre del 2011 dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Blocco geografico: impossibilità di accede a contenuti web se ci si collega ad un sito straniero provenendo da un altro paese. Diritti d’autore: tutela dei frutti dell’attività intellettuale. Ma tutto questo cosa c’entra con il calcio?

Dalle pagine di questa testata giornalistica abbiamo evidenziato come un appassionato di sport residente in Italia non può accedere ai contenuti “streaming” offerti da un provider europeo che offre, nel nostro caso la Serie A, un prodotto a prezzi nettamente inferiori a quanto proposto entro i confini dell’italico stivale.

Per capire meglio la “Sentenza Murphy” Pianetagenoa1893.net ha chiesto spiegazioni all’avvocato Massimo Rossetti, responsabile dell’area giuridica e legale di Federsupporter. L’avvocato Rossetti, in una nota, evidenzia che: «Questa sentenza, com’è noto, ha sancito una serie di principi. È contrario alla libera prestazione dei servizi e non può essere giustificata con riguardo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale una normativa nazionale che vieti l’importazione, la vendita o l’utilizzazione di schede di decodificazione straniere». Ma cos’era successo? Karen Murphy, barista inglese di Portsmouth, non potendo sostenere i costi dell’abbonamento a Sky britannica decise di acquistare un decoder e relativo abbonamento da un provider greco ad un prezzo più conveniente per far vedere la Premier League ai propri clienti. La Football Association Premier League, organizzatrice del campionato, denunciò la Murphy per violazione del copyright. Il tribunale britannico adito, applicò una sanzione alla signora ordinandole di pagare la licenza precedentemente elusa ma la Corte di giustizia della Ue decise diversamente.

La sede della Corte di Giustizia Europea a Lussemburgo (Foto Cédric Puisney Wikipedia)

Massimo Rossetti prosegue: «Un sistema di licenze  esclusive è parimenti contrario al diritto della concorrenza della Ue, qualora i contratti di licenza vietino di fornire le suddette schede ai telespettatori che intendano seguire le trasmissioni al di fuori dello Stato membro per il quale la licenza sia stata concessa. Solo la trasmissione delle sequenze video di apertura delle partite, dell’inno della Lega e di specifiche soluzioni grafiche costituiscono una comunicazione al pubblico ricadente sotto la Direttiva sul diritto d’autore».

Mentre il blocco geografico non potrà più essere messo in atto dal prossimo 3 dicembre, resta il nodo del diritto d’autore legato agli eventi sportivi. Ma cos’è il diritto d’autore? Ci viene in aiuto la Società Italiana degli Autori ed Editori. La Siae, sulle pagine del proprio sito web, evidenzia: «È il diritto che consente all’autore di poter disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarle, di opporsi ad ogni loro modificazione, di autorizzarne ogni tipo di utilizzazione e di ricevere i relativi compensi, retribuzione dovuta a chi ha creato un’opera». Ma la “mazzata” arriva dalla Legge 633/1941 e successive integrazioni che al Capo I-Ter, Diritti audiovisivi sportivi, art. 78-quater, recita: «Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili».

L’avvocato Massimo Rossetti spiega ancora cosa ha invece sancito la Corte di Giustizia Ue: «Le gare di calcio non possiedono il requisito dell’originalità, frutto di creazione intellettuale, in quanto rette dalla rigida disciplina delle regole del gioco che non lasciano spazio per la libertà creativa posta a base del diritto d’autore. Ne consegue che esse devono ritenersi oggetto di libero diritto, attivo e passivo, di informazione e di cronaca».

Sul specifico nostro caso, ovvero tutta la Serie A visibile all’estero a prezzi nettamente inferiori la cui commercializzazione in Italia è preclusa, il legale di Federsupporter aggiunge sempre spiegando quanto stabilito dalla Corte che ha sede in Lussemburgo: «Le clausole contenute in contratti di licenza esclusiva tra un titolare di diritti di proprietà intellettuale che non sussistono relativamente a partite di calcio ed un Ente di audio-video diffusione, costituiscono una restrizione della concorrenza vietata dall’art. 101, nº 1, del Trattato Ue. Ciò ove impongano a tale Ente l’obbligo di non fornire dispositivi di decodificazione stranieri ai telespettatori che vogliano seguire le trasmissioni al di fuori dello Stato membro per il quale la licenza sia stata concessa. In questo modo, infatti,  si provocherebbe la compartimentazione dei mercati nazionali, impedendo il perseguimento dell’obbiettivo del Trattato Ue volto a realizzare l’integrazione dei suddetti mercati per il tramite della creazione di un mercato unico».

La sentenza “Murphy” riguardava una trasmissione tv: vi ricadrebbe anche la trasmissione delle gare in streaming via internet? «La Corte di Giustizia è stata chiara nella sentenza – risponde l’avvocato Rossetti a Pianetagenoa1893.netuna partita di calcio non rientra nella disciplina del diritto d’autore. Rientrano infatti nel diritto di informazione e di cronaca. Al riguardo, consiglio di fare riferimento a quanto esposto dall’avvocato Luca Longhi, ricercatore in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nella “Rivista di Diritto ed Economia dello Sport volume VII, fascicolo 3 del 2011».

(2 – Continua)

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