La Liguria istituisce il Fondo Dote Sport: 800mila euro per attenuare gli effetti della pandemia

Tetto Isee non superiore a 7mila euro e figli d'età compresta tra i 5 e 17 anni d'età

Liguria

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La legge regionale Liguria 28 novembre 2021, n. 15 di modifica al “Testo unico della normativa in materia di sport” ha previsto – con l’inserimento dell’articolo 28 bis – l’istituzione del Fondo Dote Sport finalizzato ad attenuare gli effetti diretti e indiretti derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid sul sistema economico regionale ed allo scopo di rimuovere le cause di natura economica che possono ostacolare il regolare esercizio dell’attività sportiva dei giovani. La dotazione finanziaria del fondo regionale, pari a euro 595.000, è implementata, per il raggiungimento degli obiettivi del presente Avviso, da uno stanziamento pari ad euro 205.000 derivante dal Fondo FSE per una disponibilità totale di euro 800.000.

Il Fondo conferma il ruolo trasversale dello sport e la sua capacità di interagire con le politiche sociali quale efficace veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione, ed interviene affinché sia consentito a tutti i componenti della società l’accesso allo sport, con particolare riferimento ai giovani, alle persone con disabilità e quanti provengono da contesti sfavoriti.

Per garantire ancor di più l’inclusione dei soggetti particolarmente svantaggiati una quota pari al 10% delle risorse è riservata ai minori con disabilità ai sensi della L. 104/92 ex art. 3 comma 3.

Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari residenti in Liguria con ISEE nucleo familiare o ISEE minorenne, come meglio specificato in seguito, non superiore a € 7.000,00 con figli di età compresa fra i 5 e i 17 anni (fino al compimento della maggiore età) al momento della domanda. Nel caso di famiglie con più figli a carico, queste potranno presentare una richiesta per ogni figlio, fino ad un massimo di due. Il contributo è erogato alla famiglia secondo le indicazioni riportate ai punti 3 e 4 del presente avviso, fino ad un importo massimo di € 200,00 per ogni figlio minorenne. Il beneficio non è cumulabile con ulteriori misure erogate da amministrazioni pubbliche per le medesime finalità.

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