Calciomercato, sempre più remunerativo il ruolo dell’agente

La Fifa ha calcolato il flusso delle commissioni riconosciute legalmente agli intermediari dal gennaio 2013 al novembre 2017: 446 milioni di dollari

Il pallone di Genoa-Udinese (foto Gabriele Maltinti/Getty Images)

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Il calcio è la quinta economia dell’Italia, una risorsa da proteggere, che crea fatturati importanti e molta occupazione. Ciononostante c’è un dato in costante crescita: le commissioni riconosciute agli intermediari del calciomercato. La professione è stata liberalizzata dalla Fifa a partire dal  aprile 2015, una riforma che “non regola l’accesso alla attività” ma fornisce un quadro più trasparente del mestiere, proteggendo soprattutto i calciatori minorenni e abrogando ogni licenza rilasciata dalle Federazioni nazionali.

Tenendo conto che la nuova regolamentazione prevede una commissione massima del 3% del reddito lordo base del giocatore o del corrispettivo del trasferimento, la Fifa ha comunicato l’ammontare delle commissioni agli intermediari nell’arco temporale che va dal gennaio 2013 al novembre 2017: 446 milioni di dollari, una cifra mostruosa.

Nel silenzio legislativo italiano, l’agente sportivo è una figura sui generis e il relativo incarico riconducibile a un contratto atipico di diritto privato costituito da tratti di mediazione, sembianze di rappresentanza, prestazione d’opera intellettuale, mandato, ecc. In Senato giace un disegno di legge (n. 1737) del 2015, aggiornato nelle giornata di ieri. L’agente è definito come “libero professionista che in virtù di un incarico scritto mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di un settore o di una disciplina sportiva per la conclusione o per il trasferimento di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, fornendo dietro corrispettivo la sua assistenza“.

All’art. 2 è specificato che “per svolgere la sua attività (l’agente) deve munirsi di apposita licenza rilasciata dalla Commissione agenti competente nella singola disciplina sportiva, che costituisce titolo abilitativo al legittimo esercizio della professione“. I requisiti necessari all’ottenimento della licenza sono elencati all’art. 5:

  1. essere cittadino italiano, o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ed essere residente in Italia, ovvero essere cittadino non comunitario legalmente e ininterrottamente residente in Italia da almeno due anni
  2. avere conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente secondo la normativa vigente
  3. avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito
  4. non aver riportato condanne per delitti non colposi
  5. non aver riportato alcuna inibizione in ambito sportivo nell’ultimo quinquennio per un periodo anche complessivamente superiore a centoventi giorni
  6. non avere in corso procedimenti disciplinari e non aver mai riportato sanzioni sportive che comportino la preclusione da ogni rango o categoria della Federazione sportiva di riferimento
  7. non trovarsi in una situazione di incompatibilità o divieto previste dalla normativa vigente

Dal ddl traspare la volontà di ripristinare il vecchio ordiamento istituzionalizzando la figura dell’intermediario prevedendone l’iscrizione in un albo nazionale, al pari di un avvocato. Insomma, la professione dell’agente di calciomercato (e non solo) è particolarmente remunerativa ma nel diritto italiano manca una defizione normativa che sicuramente tarderà ad arrivare per altri mesi alla luce dello scioglimento delle Camere del Parlamento.

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