Federsupporter sul tifoso consumatore: una sentenza del Tribunale di Roma sancisce alcuni principi da sempre sostenuti dall’associazione

I giudici hanno riconosciuto il risarcimento a un abbonato della Roma a cui era stato impedito l'accesso alla Curva Sud dello Stadio Olimpico, a causa di un provvedimento del giudice sportivo


Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.

Nel Libro “ L’impresa sportiva come impresa di servizi : il supporter consumatore”, di Alfredo Parisi e del sottoscritto, edito nel 2012, era contenuta la formulazione di una proposta di legge integrativa del Codice del Consumo, specificamente dedicata alla disciplina del rapporto di “ Consumo Sportivo”.

In particolare, gli artt. 150 e 151 della proposta stabilivano che l’efficacia delle condizioni previste dal contratto di vendita di spettacoli sportivi doveva essere subordinata alla piena conoscibilità di tali condizioni da parte del consumatore sportivo.

Stabiliva, inoltre, che dovevano essere considerate nulle o, comunque, inefficaci, poiché vessatorie, quelle clausole del contratto di vendita che lo stesso consumatore non aveva avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto e, in specie, la clausola escludente qualsiasi obbligo a carico del venditore di spettacoli sportivi del rimborso del prezzo di acquisto dello spettacolo stesso, qualora quest’ultimo non si svolga o si svolga con l’esclusione di tutti o di parte degli spettatori.

La proposta di Federsupporter veniva, poi, nell’ottobre 2015, tradotta in una formale Proposta di legge, ad iniziativa dell’On.le Mariano Rabino di Scelta Civica e di altri Deputati, in una formale Proposta di Legge ( Atto Camera n. 3255).

Proposta che, ad oggi, non risulta ancora posta all’esame del Parlamento.

Ciò premesso, si apprende che il Tribunale Civile di Roma, su istanza di un tifoso della AS Roma, abbonato nel settore Curva Sud dello Stadio Olimpico, impedito di assistere ad alcune gare casalinghe della suddetta squadra, a causa della chiusura di quel settore a seguito di provvedimenti del Giudice sportivo, ha accolto, quasi per intero, le richieste avanzate da tale tifoso, condannando, di conseguenza, la AS Roma.

Della sentenza in questione, n. 6004/2017, Sezione X, del 22 marzo scorso, pubblicata il successivo 27 marzo, si segnalano, di seguito, i punti ritenuti più significativi ed interessanti, omettendo, per ragioni di privacy, il nominativo del ricorrente.

Quest’ultimo, come detto, aveva contestato il fatto che era stato impedito di assistere ad alcune partite casalinghe della sua squadra, poiché il settore in cui, da anni, era abbonato, era stato chiuso per quelle partite agli spettatori a causa di provvedimenti del Giudice sportivo nei confronti della AS Roma, a titolo di responsabilità oggettiva per espressioni discriminatorie provenienti da quel settore.

Il ricorrente, dunque, contestava sia il mancato rimborso della quota parte di abbonamento relativa a tali partite sia di essere stato impedito di assistervi in altri settori dello Stadio, pur assumendo a suo carico la differenza di prezzo, sia, infine, di poter acquistare biglietti per altri settori.

In ordine a tali richieste, il Tribunale ha sancito i fondamentali principi che seguono.

  1. Il contratto di abbonamento, concluso utilizzando un modulo prestampato predisposto unilateralmente dalla società venditrice non consente alcuna possibilità al sottoscrittore di incidere sul contenuto del contratto stesso;

  2. Le clausole, di cui al suddetto contratto, che escludono qualsiasi responsabilità della società venditrice relativamente all’obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o con riduzione di capienza dell’impianto e/o di chiusura di settori, obbligo conseguente a provvedimenti della giustizia sportiva non derivanti da responsabilità diretta della società stessa, non possono derogare alla regola contrattuale dettata dall’art. 1464 C.C , secondo la quale, quando la prestazione di una parte è diventata solo parzialmente impossibile per causa non imputabile al debitore, l’altra parte ha, comunque, diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta;

  3. Le clausole di cui sub 2 sono da ritenersi vessatorie in base al Codice del Consumo e, pertanto, per avere efficacia, richiedono la specifica approvazione scritta delle stesse;

  4. Requisito, quello di cui sub 3, che non ricorre allorché, come nel caso di specie, le clausole vessatorie, ai fini della loro specifica approvazione, vengono richiamate solo per numero o per lettera, senza indicazione del loro contenuto e cumulativamente con le clausole non vessatorie. Cosa che non consente di richiamare in modo efficace l’attenzione dell’abbonato sulle clausole che effettivamente realizzano uno sbilanciamento della regolamentazione a favore della società predisponente il modulo;

  5. Far discendere dall’inibizione decisa dal Giudice sportivo dell’uso di un settore dello stadio il divieto assoluto di trasferire il proprio abbonamento o di vendere biglietti in altri settori a tifosi del settore colpito dal provvedimento costituisce una illegittima trasformazione del provvedimento stesso in un Daspo. Provvedimento che, però, è di esclusiva competenza del Questore e non del Giudice sportivo e che non può mai riguardare indistintamente gli appartenenti ad un settore, bensì solo quei determinati e individuati tifosi responsabili dei comportamenti che hanno dato luogo al suddetto provvedimento della giustizia sportiva. A questo proposito, sottolineo come anche questa sentenza riconosca l’ìllegittimità del Daspo collettivo e, più in generale, della responsabilità collettiva dei tifosi: illegittimità sulla quale più volte Federsupporter ha avuto modo di soffermarsi;

  6. Da quanto sub 5 discende il diritto dell’abbonato, non solo di essere risarcito della quota di abbonamento non sfruttato relativamente alle partite inibite nel settore per cui si è abbonato, ma anche il diritto a poter trasferire il proprio abbonamento o a poter acquistare i biglietti in altri settori onde assistere a quelle partite, assumendo a suo carico la differenza di prezzo di acquisto del titolo concernente tali settori rispetto alla quota di abbonamento non sfruttata.

Il Tribunale, perciò, dichiarata l’inefficacia delle clausole di cui sub 2, ha condannato la Società a risarcire il tifoso della quota di abbonamento non potuta usufruire e per non aver consentito allo stesso tifoso, in alternativa al predetto rimborso,di trasferire il proprio abbonamento o di acquistare il biglietto in altri settori dello stadio, pagando la differenza di prezzo rispetto a tale quota.

Viceversa, il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento del danno esistenziale, poiché, tra i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana, non rientra la lesione del diritto di assistere ad una partita di calcio.

Su questo specifico punto, ricordo che, invece, una precedente sentenza del Tribunale di Bari aveva riconosciuto il suddetto diritto.

Alla luce di tutto quanto precede, non può sfuggire a nessuno come la sentenza in oggetto, dotata di una evidente forza espansiva, avrebbe potuto essere scritta da Federsupporter.

Essa, infatti, assegna il crisma del riconoscimento del fondamento giuridico alle tesi ed alle proposte, già da anni, prospettate e sostenute dalla stessa Federsupporter.

Il che, se, da un lato, costituisce per l’Associazione motivo di legittimo orgoglio, induce, però, dall’altro, almeno nello scrivente, anche tanta amarezza.

Amarezza dovuta sia al fatto che Federsupporter, nella continua, perseverante battaglia per la rappresentanza e la tutela dei diritti e degli interessi collettivi dei tifosi, è sempre stata ignorata e lasciata sola, sia al fatto che tale battaglia non sia stata, almeno finora, adeguatamente compresa e apprezzata dai medesimi tifosi.

Ciò anche grazie- si fa per dire- alla vera e propria congiura e cortina del silenzio che quasi tutti gli organi di informazione, fatta salva qualche rara eccezione e fatti salvi alcuni isolati opinion maker, hanno costantemente mantenuto e continuano a mantenere su Federsupporter e sulle sue attività ed iniziative.

Una congiura ed una cortina che, insieme con altri fattori, hanno indubbiamente contribuito e contribuiscono a mantenere i tifosi in uno stato di beata e beota ignoranza dei loro veri e principali diritti ed interessi, nonché in uno stato di rassegnata e supina rassegnazione ai voleri dei padri-padroni o, più spesso, dei padroncini del pallone nazionale che intendono quest’ultimo solo come business, perseguendo interessi economici e di altra natura del tutto personali.

Uno stato che, d’altronde, fa sì che la rappresentanza dei tifosi finisca, di fatto, per essere consegnata, molto spesso con la complicità, la connivenza e per la convenienza, espresse o tacite, dei suddetti padri- padroni e padroncini, a gruppi che fanno del tifo una professione, un mestiere, perseguendo anch’essi interessi economici o di altra natura.

Gruppi, come, purtroppo, stanno a dimostrare fatti anche recenti, facilmente infiltrabili e controllabili da appartenenti alla criminalità comune o, peggio, alla criminalità organizzata.

Fanno fede di ciò le parole del Capo della Polizia, Prefetto Gabrielli, il quale, nel ricevere il Premio “ Sport e Legalità” nel corso dell’incontro del 21 giugno scorso “ Stadi e Città, luoghi della legalità”, nella sede del Senato, ha dichiarato che “ La criminalità si impossessa di società sportive per accrescere il proprio potere economico ed una maggiore rilevanza sociale”.

Lo stesso Capo della Polizia che, in precedenza, in sede di Audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia, aveva dichiarato che nelle Curve, dove si collocano i tifosi più caldi e appassionati, così detti “ ultras”, gli occupanti di tali Curve sono , per il 25%, pregiudicati.

I tifosi che, sempre di più, ricordano la figura del pugile suonato, Artemio Antinori, magistralmente interpretato da Vittorio Gassmann nell’ultimo episodio del film “I Mostri” di Dino Risi; pugile il quale ripete continuamente , con lo sguardo perso nel vuoto, “ So’ contento”.

Sempre a tale riguardo, a titolo esemplificativo, cito un articolo di Luca Valdiserri , intitolato “ Un mercato basato solo sulla fiducia”, a pag. 9 dell’inserto romano de “ Il Corriere della Sera” di oggi, 23 giugno, in cui si dice : “ Eppure i tifosi di Roma e Lazio, che in altre occasioni avrebbero bombardato di proteste nell’etere e preparato contestazioni in vista del campionato, hanno scelto una strada opposta: si sono abbonati più dell’anno scorso. Non c’è più attaccamento alla squadra? Ha vinto il gran caldo e pensano soltanto al mare ? Può darsi. Oppure si fidano di chi deve condurre il mercato e di chi dovrà poi guidare la squadra costruita tra acquisti e cessioni. Nella Roma, ad esempio, il nuovo direttore sportivo Monchi ed i tifosi sono ancora in luna di miele…. I tifosi della Lazio, in passato, hanno a lungo contestato il presidente Lotito, arrivando anche a boicottare lo stadio…. Simone Inzaghi e lasciando perdere i capricci di Bielsa, ha però ricompattato tutto…. C’è la sensazione che – tra dare e avere, tra vendere e comprare- alla fine i conti torneranno. Meglio così. Ma Pallotta e Lotito non devono illudersi: la concorrenza, nel prossimo campionato, sarà più agguerrita. I posti che qualificano alla Champions passeranno a quattro, ma non bisogna illudersi che sarà facile “.

Massimo Rossetti

(Avvocato e responsabile dell’Area Giuridico-Legale di Federsupporter)

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.