Federsupporter, il governo annuncia modifiche alla normativa sugli impianti sportivi: miglioramenti e/o regali alla speculazione edilizia?

In un comunicato l'associazione teme "la possibilità di costruzione di immobili con destinazione d’uso diversa da quella sportiva, nonché la demolizione di impianti esistenti da dismettere con ricostruzione di nuovi impianti anche con diversa cubatura e sagoma"


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Da notizie di stampa (leggasi l’articolo “ Dalle accise tabacchi 83 milioni. Stadio Roma, spunta norma ad hoc” di Marco Mobili e Marco Rogari, su “Il Sole 24 Ore” del 15 aprile scorso) si apprende che, nelle ulteriori e ultime bozze del Decreto Legge così detto “ Manovrina correttiva” del Consiglio dei Ministri, contestuale alla presentazione, avvenuta l’11 aprile scorso, del “Documento di Economia e Finanza” (DEF) 2017, sarebbero previste delle norme modificative e/o integrative della normativa ( art.1, commi da 303 a 305, della Legge n. 147/2013) sull’impiantistica sportiva.

Secondo tali notizie, si prevederebbe la possibilità di costruzione di immobili con destinazione d’uso diversa da quella sportiva, nonché la demolizione di impianti esistenti da dismettere con ricostruzione di nuovi impianti anche con diversa cubatura e sagoma.

Sarebbe, inoltre, prevista la concessione a titolo oneroso del diritto di superficie per un massimo di 90 anni relativamente ad interventi da realizzare su impianti o aree di proprietà pubblica e la concessione del diritto di usufrutto trentennale di impianti o immobili pubblici.

E’ da sottolineare che nel Comunicato Stampa dell’11 aprile scorso, tra le misure per lo sviluppo economico ed in materia di infrastrutture, vengono testualmente menzionate “Norme per agevolare la finanza di progetto nell’ammodernamento degli impianti sportivi pubblici”.

A tale proposito, si ricorda che l’art. 1, comma 304, lettera d), della Legge n. 147/2013 già prevede che , in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti “si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto”.

In conformità a quanto sopra, quindi, eventuali misure per consentire la costruzione di immobili con destinazione d’uso diversa da quella sportiva non rientrerebbero certamente tra quelle sopra contemplate.

D’altronde, il richiamato art. 1, comma 304, della Legge n. 147/2013, alla lettera a), già consente interventi con destinazione d’uso diversa da quella sportiva, purchè, però, strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico finanziario dell’iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale” .

Non si vorrebbe, pertanto, che vi fosse ora l’intenzione da parte del Governo di consentire interventi edilizi anche non strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo e non concorrenti alla valorizzazione di cui sopra, nonché, soprattutto, senza più l’esclusione della realizzazione di nuovi complessi edilizi residenziali.

In questa, peraltro, denegata e non creduta ipotesi, ci si troverebbe in presenza di un vero e proprio “regalo” alla speculazione edilizia, in spregio di elementari principi costituzionali ed etico-sociali, frutto, evidentemente, della pressione di ben individuabili lobby affaristico-speculative.

Ciò, più precisamente, dal punto di vista giuridico, in violazione del principio costituzionale di parità di trattamento degli imprenditori operanti in uno stesso settore economico, nella fattispecie quello delle costruzioni, a seconda che si sia, oppure no, proprietari di impianti sportivi o che si abbia, oppure no, un accordo con una società sportiva.

Non solo, ma una disposizione del genere rappresenterebbe anche una palese invasione di campo dello Stato in materie, quali quelle relative all’ordinamento sportivo e al governo del territorio, oggetto di potestà legislativa concorrente delle Regioni, così come sancito dall’art.117 della Costituzione.

Potestà legislativa concorrente che, secondo costante e consolidata giurisprudenza costituzionale, esclude interventi unilaterali da parte dello Stato.

Meritevoli di apprezzamento e condivisone sarebbero, invece, norme che, oltre ad agevolare il ricorso alla finanza di progetto per interventi su impianti sportivi pubblici, consentissero espressamente la possibilità di concessione del diritto di superficie e del diritto di usufrutto concernenti impianti ed aree pubbliche.

Norme che rafforzerebbero il principio ed il precetto di cui all’art. 1, comma 305, della Legge n. 147/2013, secondo cui gli interventi, ove possibile, vanno realizzati “prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate”.

Laddove è chiaro che tali norme, ove effettivamente introdotte, renderebbero ancor più fattibile e concreto il recupero dello Stadio Flaminio, bene pubblico da anni in stato di deplorevole degrado ed abbandono.

Recupero da attuarsi mediante la realizzazione del Progetto di Federsupporter “ Aiutiamoci a realizzare un sogno” per la trasformazione dello Stadio Flaminio nello Stadio della SS Lazio calcio e/o della Polisportiva Lazio: progetto che, per l’appunto, si basa sulla concessione del predetto diritto di superficie ad una società cooperativa formata da tifosi e cittadini.

Il Consigliere, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale,

Avv. Massimo Rossetti

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

(Riceviamo e pubblichiamo da Federsupporter)

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