Federsupporter evidenzia la palese incostituzionalità di alcune modifiche annunciate della normativa sull’impiantistica sportiva

L'associazione di tutela dei diritti dei tifosi cita in particolare una sentenza della Corte Costituzionale


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Si fa seguito al precedente Comunicato del 18 aprile scorso (cfr www.federsupporter.it) per, alla luce di successive, odierne notizie di stampa, d’altronde del tutto attendibili, esprimere le seguenti considerazioni sul piano giuridico-costituzionale.

Le disposizioni modificative o, almeno, alcune di esse della normativa sulla impiantistica sportiva, di cui all’art.1, commi da 303 a 305, della Legge n.147/2013, sarebbero contenute in un Decreto Legge di imminente pubblicazione, meglio noto come “Manovrina correttiva”.

Si tratterebbe di un cosiddetto, purtroppo non nuovo, provvedimento “omnibus”, recante una congerie di norme in materie tra le più disparate e disomogenee, caratterizzato, cioè, da un elevato grado di variegatezza ed eterogeneità.

Cosa che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (vedasi, in particolare, la Sentenza n. 22/2012), lo rende- renderebbe- costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art.77, comma 2, della Costituzione, secondo la ratio esplicitatane dall’art. 15, comma 3, della Legge n. 400/1988 sull’attività di Governo e sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri..

Statuisce, infatti, il Giudice delle Leggi: “ Ai sensi del II comma dell’art. 77 Cost.i presupposti per l’esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo”.

Laddove, nella fattispecie, risulta evidente la mancanza nel Decreto Legge de quo del presupposto della straordinaria necessità ed urgenza delle disposizioni modificative della normativa sull’impiantistica sportiva, stante la macroscopica estraneità di tali disposizioni rispetto alle altre del suddetto Decreto.

Mancanza di presupposto che vizia sia il Decreto stesso sia la sua eventuale, successiva conversione in legge.

Sempre in tema, collide con l’art.77 della Costituzione, così ulteriormente puntualizza la Corte Costituzionale: “ La commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità ed urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati”.

Cosicchè, ove pure le modifiche alla normativa sull’impiantistica sportiva avessero, secondo il giudizio politico del Governo, profili di necessità ed urgenza, tali modifiche dovrebbero- devono-, comunque, essere contenute in un distinto e separato Decreto Legge.

Ma, oltre al sopra e pur assorbente vizio di illegittimità costituzionale, ne sussiste un altro non meno rilevante.

Vale a dire quello, peraltro già enunciato nel precedente Comunicato del 18 aprile scorso, dell’invasione da parte dello Stato della potestà legislativa concorrente regionale in materia di ordinamento sportivo e di governo del territorio.

Sotto questo aspetto, occorre fare riferimento, da ultimo, alla sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale sulla cosidetta “Legge Madia” ( Legge n. 124/2015) relativa alla delega al Governo in materia di Pubblica Amministrazione, nonché fare riferimento a precedenti sentenze della stessa Corte.

In sintesi, la richiamata giurisprudenza ha sancito e sancisce che, nei casi di potestà legislativa concorrente Stato-Regioni ed anche in caso di potestà legislativa statale sussidiaria a quella regionale, sia nel rispetto d

el riparto di competenze ex art.117 della Costituzione sia nel rispetto del principio costituzionale (art. 120 Costituzione) di leale collaborazione, devono ritenersi illegittime quelle norme statali che concorrono o possano concorrere con la potestà legislativa regionale, assunte senza previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata.

Né le modifiche, molto dettagliate e specifiche che si vorrebbero apportare alla normativa sull’impiantistica sportiva appaiono tali per cui, anche in questo caso secondo giurisprudenza costituzionale, possano qualificarsi come “ norme cornice” o “ norme quadro”, essendo prive di quell’elevato livello di astrattezza funzionale all’adozione di un indefinito numero di atti legislativi costituenti, a loro volta, fattispecie astratte.

Tutto ciò premesso e considerato, ci si riserva di esprimere ulteriori, più analitiche ed approfondite valutazioni dopo la pubblicazione del Decreto Legge recante le disposizioni di cui trattasi.

Fin d’ora, però, non ci si può esimere dal qualificare, senza tema di esagerazione, come vergognoso il fatto che le suddette disposizioni possano essere tali da consentire, con, a questo punto, il mero pretesto della costruzione di nuovi impianti sportivi, la realizzazione di complessi edilizi di qualsiasi genere ed entità, anche svincolati dalla stretta e rigorosa funzionalità alla fruizione dell’impianto e, addirittura, tali da consentire la realizzazione di complessi edilizi residenziali, veri e propri quartieri o città; realizzazione attualmente vietata dalla vigente normativa.

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

Il Consigliere, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale

Avv. Massimo Rossetti

(Riceviamo da Federsupporter e pubblichiamo)

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