Federsupporter: Dalla giustizia sportiva il riconoscimento dell’importanza del Supporter Liaison Officer

La recente decisione del Tribunale Federale Nazionale sugli insulti a Keita durante Lazio-Padova del 20 luglio scorso è un esempio dell’importanza dei rapporti tra Slo, società, tifosi e delle responsabilità personali e societarie che caratterizzano questa figura organizzativa


Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.

La giustizia sportiva sta prendendo cognizione della figura del Supporter Liaison Officer (SLO).

La recente decisione del Tribunale Federale Nazionale ( cfr. Comunicato Ufficiale n.39/TFN-Sezione Disciplinare) del 6 corrente costituisce una fattispecie significativa dell’importanza dei rapporti tra SLO, società, tifosi e delle responsabilità personali e societarie che caratterizzano questa figura organizzativa la cui rilevanza strategica è stata, sinora, misconosciuta.

IL CASO: nel corso della gara amichevole Lazio-Padova del 20 luglio 2016,un gruppo di tifosi patavini prendevano ad insultare il giocatore della Lazio, Keita Diao Baldè, con “cori e grida di contenuto offensivo ed espressione di discriminazione razziale in quanto recanti insulto per motivi di razza e colore…”.

In conseguenza la Procura imputava:

  1. Allo SLO della Società Calcio Padova spa la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva “ Doveri e obblighi generali . 1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o, comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, nonché imputava la violazione dell’art. 11 dello stesso Codice “ Responsabilità per comportamenti discriminatori. 1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.

Tale imputazione era susseguente ad una mancata attività, da parte dello SLO, diretta a prevenire ed evitare gli atteggiamenti sopra riportati ( responsabilità diretta);

  1. Al Presidente della Società la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , sopra richiamato, ( responsabilità disciplinare) e dell’art. 11, comma 3Le società… sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”;

  2. Alla Società Calcio Padova le violazioni ascritte al Presidente ( responsabilità diretta e oggettiva).

A seguito del patteggiamento, previsto dall’art. 23 (“ Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti”) del Codice di Giustizia Sportiva, il Tribunale applicava le seguenti sanzioni :

  1. Allo SLO inibizione di 40 giorni;

  2. Al Presidente inibizione di 20 giorni;

  3. Alla Società ammenda di € 5.000,00, oltre alla chiusura del settore “Tribuna Fattori “dello Stadio Euganeo di Padova per un turno di campionato.

Al di là della fattispecie illustrata, ciò che preme sottolineare è che la Procura Federale ed il Tribunale Federale richiamano, per la prima volta, gli specifici compiti connessi all’incarico dello SLO , citando, in modo particolare, il rapporto funzionale di tale figura con la società.

Ma, soprattutto, la giustizia sportiva ha stabilito un principio importantissimo: lo SLO è l’unica figura istituzionalmente preposta ai rapporti con la tifoseria, nei confronti della quale “.. far valere i valori sportivi ( rispetto dell’avversario, fair play, antirazzismo etc, giusto quanto indicato nel richiamato Titolo III del vigente Manuale Licenze UEFA)”.

Da tempo, Federsupporter ha sollevato il problema del riconoscimento prima e della rilevanza poi, non solo formale, ma, soprattutto, sostanziale, della figura dello SLO. Riconoscimento, in particolare, da parte delle società e, quindi, dei tifosi.

Anche qui si apre, peraltro, un problema : con quali tifosi deve rapportarsi lo SLO ?

Il quadro normativo prospettato dall’UEFA nel Manuale Licenze ,all’art. 35 , dopo aver enunciato gli obiettivi dello SLO, indica le varie tipologie di sostenitori con i quali le società, proprio attraverso gli SLO, devono interfacciarsi, sia individualmente sia collettivamente, mediante l’interlocuzione con organizzazioni e associazioni di tifosi.

La FIGC, con il Comunicato Ufficiale n.326/A del 30 giugno 2015, nell’elencare le mansioni dello SLO, attribuisce alla unilaterale e discrezionale decisione delle società la scelta di soggetti rappresentativi dei tifosi con i quali interloquire e,infatti, stabilisce : “ Lo SLO valuta, sulla base di requisiti concordati con il management della società, le associazioni o i gruppi di tifosi che intendano interloquire con i tesserati della società, autorizzandone gli incontri “ .

Questa impostazione, non solo contrasta palesemente con i principi e le finalità richiamate dall’UEFA sin dal 2011, ma, addirittura , con la stessa impostazione generale data dalla FIGC di cui alla delibera del giugno 2015: “ adozione di linee guida per favorire lo sviluppo di relazioni tra la tifoseria, i club e i tesserati nel rispetto dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, definendo ruoli ed attribuzioni dei soggetti e delle figure che hanno rapporti con la tifoseria“ .

Come evidenziato da Federsupporter (cfr. “La rappresentanza dei tifosi” – 25 febbraio 2016- www.federsupporter.it) “ E’ inammissibile attribuire alle società un esclusivo potere di accreditamento dei propri interlocutori, a prescindere dal possesso da parte di questi ultimi di oggettivi requisiti di rappresentatività e rappresentanza dei tifosi e, soprattutto , di effettività dell’azione svolta in rappresentanza ed a tutela dei diritti e degli interessi collettivi degli stessi tifosi ”.

Aggiungasi che alla unilateralità e discrezionalità di scegliersi gli interlocutori da parte delle società si accompagna il divieto, di cui all’art.12, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società stesse.

Laddove l’uso del termine “ convenzionate” sembra anche essere in aperto contrasto con la disposizione di cui al comma 1 dello stesso art. 12: disposizione che fa divieto alle società di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.

Quanto sopra posto che il convenzionamento non può non comportare il riconoscimento di qualche utilità, di natura non necessariamente economica, a favore di esponenti e/o gruppi di sostenitori facenti parte delle associazioni convenzionate.

Un’ulteriore possibile restrizione è rappresentata dal fatto che l’art. 8 della legge 4 aprile 2007, n. 41, proibisce alle società sportive di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.

Fatto salvo che si tratti di associazioni, legalmente riconosciute, aventi, fra le finalità statutarie, la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta Olimpica.

Associazioni con le quali le società sportive possono stipulare contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità.

Ne consegue che , a causa di tutti questi paletti e di queste incongruenze, per le società risulta arduo e, persino, rischioso poter effettivamente sviluppare vere e serie relazioni con le tifoserie, anche considerato che per le associazioni di tifosi di cui al citato art. 8 è pressochè impossibile ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, poiché, ai fini di tale riconoscimento, si deve dimostrare di possedere una disponibilità economico-finanziaria non inferiore a € 60.000,00: disponibilità che, evidentemente, non è conseguibile per associazioni, quali quelle di cui trattasi, prive di fine di lucro.

Ed è proprio per modificare una situazione così ingarbugliata e contraddittoria che Federsupporter insiste da sempre sulla necessità che, finalmente, anche i tifosi comprendano l’esigenza di unirsi e di associarsi : uniti ed insieme per fare valere i propri legittimi diritti e interessi.

Il Presidente di Federsupporter

Alfredo Parisi

(Ricevuto e pubblicato da Federsupporter)

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto.